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Le plusvalenze derivate da investimenti in oro nelle società di capitali.

La gestione delle risorse generate dalle plusvalenze derivanti da investimenti in oro fisico attraverso una società di capitali (come Spa, Sapa o Srl) richiede un’attenta analisi, considerando alcune peculiarità. È fondamentale assicurarsi che le disposizioni statutarie lo permettano (salvo modifiche), e la società deve registrare ognuna delle operazioni nel modo corretto, tenendo conto delle caratteristiche dell’oro come strumento finanziario. La gestione può risultare complessa, specialmente quando la frequenza delle transazioni è elevata.

Aspetti fiscali di un investimento in oro tramite una società di capitali.

Dal 2017, l’aliquota Ires ridotta al 24% offre alle società di capitali un lieve vantaggio rispetto ai privati, per i quali l’aliquota sulle rendite finanziarie è al 26% (mentre è al 12,5% per i titoli pubblici). Gli elementi positivi e negativi derivanti dalla vendita o dalla valutazione dell’oro, detenuto come strumento finanziario in azienda, concorrono a determinare il reddito d’impresa della società, consentendo una sorta di compensazione tra i vari componenti finanziari nello stesso periodo fiscale (compensazione non sempre possibile per le persone fisiche e le società semplici).

Se l’investimento in oro è classificato tra le Immobilizzazioni.

Quando l’investimento in oro è incluso tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio – ad esempio, nel caso di accantonamento del TFR dei dipendenti – rispettando i requisiti dell’articolo 87 del Tuir (escluso il requisito dell’esercizio di un’attività commerciale per le società quotate), le relative plusvalenze non vengono tassate per il 95% del loro valore (tassazione effettiva pari all’1,2%, noto come regime Pex). Tali norme si applicano anche ai dividendi e alle plusvalenze relative ad azioni sia nazionali che estere, laddove siano soddisfatte certe condizioni.

Le minusvalenze connesse agli investimenti in oro fisico

Le minusvalenze su partecipazioni immobilizzate sono deducibili dal reddito d’impresa se non soddisfano i requisiti per beneficiare del regime Pex; lo stesso vale per i differenziali negativi su partecipazioni non immobilizzate (in entrambi i casi è necessario verificare l’applicabilità del “dividend washing”, articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, Tuir).

Obblighi comunicativi.

Sono previsti obblighi specifici di comunicazione da adempiere nel modello Redditi (articolo 5-quinquies, comma 3, Dl 203/2005, e articolo 1, comma 4, Dl 209/2002). Le società di capitali possono avvalersi dell’Ace con un beneficio ridotto allo 0,312% (Ires al 24% x coefficiente 1,3%) e secondo l’interpello 956-911/2019 solo per la parte eccedente rispetto all’incremento dei titoli e valori mobiliari come l’oro fisico da investimento diversi dalle partecipazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre (articolo 1, comma 6-bis, D.L. 201/2011).

Per tutte le informazioni sugli investimenti in lingotti d’oro o in monete d’oro vi consigliamo gli approfondimenti ai seguenti link: